Trento
Stretta sugli autovelox: installati solo su strade pericolose. Ecco cosa cambia

Dopo oltre 5.000 giorni finalmente il cosiddetto “decreto autovelox”, previsto dalla riforma del Codice della strada del 2010 (Legge 120/2010 del 29 luglio 2010), ha visto la luce.
Il provvedimento, esteso dal ministero delle Infrastrutture di concerto con il ministro dell’Interno, è composto da sei articoli e due allegati, uno riguardante la collocazione delle postazioni di controllo e l’altro le modalità d’uso dei dispositivi.
Anche se il decreto e il disegno di legge di riforma del Codice che sarà approvato alla Camera non affrontano l’annosa questione dell’omologazione/approvazione delle apparecchiature, su cui persiste un orientamento giurisprudenziale non univoco, è un passo avanti significativo. I comuni da tempo chiedono chiarezza su questo tema.
L’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) ha criticato aspramente il decreto, definendo i limiti attuativi come un ostacolo per gli enti proprietari delle strade e gli operatori della sicurezza stradale, soprattutto in ambito urbano.
Il provvedimento si applica ai dispositivi, alle postazioni di controllo e ai sistemi di misurazione della velocità, sia di nuova installazione che già esistenti, e solo in situazioni in cui la violazione non è contestata immediatamente.
Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiarisce che il provvedimento punta ad arginare “l’eccessiva proliferazione di sanzioni, spesso anche oggetto di contenzioso”. Per questo sono previste distanze minime per i tratti stradali su cui sono collocati gli autovelox ma anche distanza minime tra gli stessi dispositivi.
Attenzione anche ai rilevatori di velocità a bordo di veicoli: devono essere resi visibili agli automobilisti e possono essere usati senza contestazione immediata solo se non è possibile collocare postazioni fisse o mobili. Insomma, i comuni non potranno più fare «cassa» sulle spalle dei contribuenti.
Ecco i principali contenuti del decreto:
- Coordinamento territoriale: Le postazioni potranno essere collocate solo previo accordo con le autorità provinciali e comunali per evitare sovrapposizioni e assicurare un controllo efficace dei limiti di velocità.
- Postazioni mobili su strade extraurbane: Solo dove è documentata un’incidentalità elevata dovuta alla velocità nel quinquennio precedente e in situazioni di difficoltà di contestazione immediata.
- Postazioni mobili su strade urbane: Solo se il limite di velocità non è inferiore a 50 km/h, tranne in casi eccezionali.
- Postazioni fisse sulle strade extraurbane e urbane: Possono essere installate solo se il limite di velocità non è inferiore di oltre 20 km/h rispetto a quello massimo previsto dal Codice per quel tipo di strada.
- Spese di accertamento: Devono essere documentabili e possono includere solo costi bassi come l’individuazione del trasgressore nelle banche dati pubbliche.
- Acquisizione delle apparecchiature: Le apparecchiature possono essere acquisite tramite leasing, noleggio a canone fisso o comodato, ma il corrispettivo deve essere proporzionato al costo o al tempo di utilizzo delle apparecchiature.
- Gestione delle apparecchiature: Le apparecchiature devono essere gestite esclusivamente dalle forze di polizia, mentre ai privati possono essere affidate solo attività minori.
Il decreto stabilisce anche regole specifiche per le diverse situazioni che si possono verificare nella pratica, come la distanza minima tra i dispositivi e la velocità media.
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